n. 5-06836 On. CAUSI
Gli Onorevoli interroganti chiedono quale sia la corretta interpretazione di cui all´art. 4, comma 32, lettera d) del decreto legge 138 del 2011 convertito dalla legge n. 148 del 2011, relativamente al disciplina degli affidamenti diretti assentiti prima del 1° ottobre 2003 a società miste pubblico-private quotate in borsa a tale data.
La questione, in particolare, concerne la sussistenza di un obbligo in capo al Comune di Roma Capitale di cedere il 21 per cento delle azioni dell´ACEA, ovvero se sia conforme al dettato normativo l´opzione alternativa di rinunciare all´affidamento diretto del servizio di illuminazione pubblica attraverso una procedura competitiva ad evidenza pubblica.
Occorre considerare che l´ACEA è una società mista pubblico-privato quotata in borsa, con partecipazione pubblica che, in assenza della vendita di azioni da parte del Comune, è superiore alle soglie previste dal comma 32 dell´articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.
La stessa ACEA ha attualmente in affidamento diretto servizi pubblici locali solo relativamente ai servizi di illuminazione pubblica ed ai servizi idrici, che peraltro sono esclusi dall´ambito di applicazione della predetta disciplina, e svolge inoltre altre attività di mercato.
Ciò premesso, si ritiene di dover condividere l´interpretazione della normativa prospettata dagli interroganti, secondo cui il citato comma 32, di per sé, non obbliga l´ente locale interessato alla cessione delle quote di partecipazione pubblica superiori alle soglie indicate, ed invece condiziona a tale cessione il mantenimento degli affidamenti diretti di servizi fino all´originaria scadenza contrattuale.
In tal modo la norma consente implicitamente anche la soluzione, alternativa, di una anticipata messa a gara degli affidamenti diretti, con il conseguente venir meno dell´onere di riduzione della quota di partecipazione pubblica.
Del resto, lo spostamento di ambiti dei servizi pubblici locali dall´affidamento diretto all´affidamento mediante gara ad evidenza pubblica risponde al generale principio di concorrenza sancito dal Trattato dell´Unione europea ed ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all´articolo 97 della Costituzione, e non sembra pertanto possibile una diversa interpretazione della norma.
Non si ritiene invece che competa al Governo la valutazione di merito circa il rispetto dello specifico contratto di servizio, nonché circa la scelta fra l´una o l´altra soluzione, che l´Ente locale interessato dovrà compiere nella propria autonomia, pur certamente tenendo conto sia dei predetti principi, sia di tutti i fattori incidenti sui relativi interessi pubblici, ivi compresi gli effetti di apertura del mercato delle due diverse soluzioni, il particolare momento del mercato azionario e gli effetti economico-finanziari su ACEA derivanti dalla anticipata perdita degli specifici affidamenti diretti previsti dalla normativa in esame.