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Marco Causi
Professore di Economia industriale e di Economia applicata, Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre.
Deputato dal 2008 al 2018.
La soluzione più conveniente non è sempre quella liberistica del lasciar fare e del lasciar passare, potendo invece essere, caso per caso, di sorveglianza o diretto esercizio statale o comunale o altro ancora. Di fronte ai problemi concreti, l´economista non può essere mai né liberista né interventista, né socialista ad ogni costo.
Luigi Einaudi
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26/09/2014 M.Causi Nuove regole comunitarie per l´IVA sul commercio elettronico |
Il Sole 24 Ore 25 SETTEMBRE 2014
Dal Parlamento. L´Economia: il «business-to-business» è riconducibile alle prestazioni dell´articolo 7 ter
del Dpr 633/1972
Obbligo di fattura nel B2B online
Verso l´esenzione le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati
Massimo Sirri
Riccardo Zavatta
Nessun esonero dall´obbligo di emissione della fattura per i servizi elettronici nei rapporti
B2B, i quali sono riconducibili a prestazioni ex articolo 7 ter del Dpr n. 633/1972.
È questa la precisazione fornita ieri dal viceministro dell´Economia Luigi Casero al
question time presentato dal deputato Pd Marco Causi.
La risposta sembrerebbe, tuttavia, lasciare aperto qualche spiraglio per le operazioni
effettuate nei confronti di soggetti privati.
Secondo le indicazioni ministeriali, infatti, è ancora in via di definizione lo schema di
decreto legislativo di recepimento delle nuove regole di territorialità per il commercio
elettronico diretto di cui alla direttiva n. 2008/8/CE che entreranno in vigore dal primo
gennaio 2015 (il cosiddetto Mini One Stop Shop - acronimo Moss).
Potrebbe dunque essere ragionevole ritenere che il legislatore nazionale decida
d´includere le operazioni della specie nell´ambito di quelle esentate dall´obbligo di
fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, al pari di quanto già previsto per l´e-
commerce indiretto (le cui operazioni sono considerate cessioni di beni), in virtù delle
disposizioni di cui all´articolo 22 del Dpr n. 633/1972 e all´articolo 2, lettera oo), del Dpr
n. 696/1996.
Una tale scelta sarebbe in linea con le raccomandazioni della Commissione europea.
Questa, infatti, ha invitato gli Stati membri a disporre l´esonero dall´obbligo di
fatturazione per le prestazioni di servizi del commercio elettronico diretto rientranti
nell´ambito applicativo del nuovo sistema di tassazione denominato "mini sportello
unico".
In base alle nuove regole di rilevanza territoriale, infatti, le prestazioni della specie rese
da soggetti passivi comunitari (il regime è già in vigore per i prestatori extracomunitari)
nei confronti di persone che non siano soggetti passivi Iva, stabilite, domiciliate o
residenti all´interno dell´Unione europea, saranno territorialmente rilevanti nello Stato del
destinatario del servizio a decorrere dal primo gennaio prossimo.
Conseguentemente, da tale data tutti gli operatori del settore avrebbero dovuto
identificarsi ai fini dell´imposta in ognuno dei singoli Stati membri comunitari in cui tali
servizi sono prestati, con evidente moltiplicazione degli adempimenti e appesantimento
degli oneri amministrativi e contabili.
Per ovviare al problema, il regolamento Ue n. 967/2012 ha introdotto il sistema
d´identificazione unica (one stop shop, appunto), secondo cui l´operatore evita di
registrarsi ai fini Iva nei vari Stati in cui esercita l´attività rilevante, potendo assolvere
l´obbligo di versare l´imposta dello Stato del committente privato comunitario
direttamente nel Paese nel quale è stabilito, mediante un portale appositamente dedicato
messo a disposizione dalla propria amministrazione fiscale.
Si tratta di una semplificazione di sicuro rilievo, che, tuttavia, rischia di essere almeno in
parte neutralizzata dalla previsione per cui, in ogni caso, occorre seguire non solo le
regole sostanziali dello Stato del committente, ma anche quelle relative alla fatturazione.
È per tale motivo, dunque, che l´esonero dall´obbligo di emissione della fattura risulta
particolarmente sentito, come dimostra l´attenzione degli organi comunitari.
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